Dimissioni di Fatto, un provvedimento di buon senso

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 579/2025, ha fornito istruzioni operative sulla gestione delle dimissioni per fatti concludenti, valide in caso di assenze ingiustificate protratte oltre determinati limiti, senza necessità di procedere ad un licenziamento disciplinare.
Condizioni per l’applicazione:
o Assenza ingiustificata superiore ai termini previsti dal CCNL applicato o, in assenza di specifiche, oltre 15 giorni.
o Comunicazione obbligatoria del datore di lavoro alla sede territoriale INL competente.
Procedura operativa
1. Comunicazione all’INL:
o Invio della segnalazione, preferibilmente via PEC, con indicazione dei dati anagrafici e dei recapiti del lavoratore attraverso la compilazione di un modello di comunicazione fornito dalla stessa INL
o Comunicazione delle avvenute dimissioni di fatto tramite modello UNILAV
2. Verifica dell’INL:
o Nel termine di 30 giorni, l’INL verifica la veridicità della comunicazione attraverso contatti diretti con il lavoratore o altre fonti utili.
o In caso di verifica negativa, ossia l’accertamento che non sussistono le condizioni per risolvere il rapporto per dimissioni di fatto, l’INL procede alla ricostituzione del rapporto di lavoro
Effetto risolutivo:
o Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore.
o Trascorsi i termini contrattuali e completata la verifica, il datore può comunicare la cessazione tramite modello UNILAV.
Casistiche particolari
• In caso di gravi inadempienze del datore (es. mancato pagamento delle retribuzioni), l’INL può riqualificare le dimissioni come per giusta causa, tutelando i diritti del lavoratore.
Conclusioni
Questa procedura offre uno strumento per semplificare la gestione delle assenze ingiustificate, garantendo al contempo la tutela dei diritti di entrambe le parti. Risulta a questo punto opportuno che il datore di lavoro acquisisca l’effettivo recapito del lavoratore (non sempre coincidente con la residenza), il numero di telefono cellulare e la mail, così come lo stesso datore si dovrà accertare che i lavoratori conoscano tutti i recapiti aziendali e non possano invocare attenuanti riguardo alle possibili omissioni di una tempestiva comunicazione e giustificazione dell’assenza. Risulta sempre e comunque altamente raccomandato consultare il Consulente del Lavoro prima di dar corso alla procedura nei confronti del lavoratore assente ingiustificato.
Cdl Bruno Monti


