SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI FORMATIVI GENERALI

Il nuovo accordo Stato-Regioni prevede che gli obblighi formativi generali della durata di 4 ore debbano essere eseguiti prima di procedere all’assunzione del lavoratore e non più, come in precedenza stabilito, entro i successivi 60 giorni.
L’obbligo riguarda tutti i settori di attività e per qualsiasi mansione cui il lavoratore venga adibito.
L’obbligo formativo generale di cui trattasi deve essere frequentato una sola volta nella vita lavorativa del dipendente, pertanto, in occasione di qualunque assunzione ,occorre richiedere al lavoratore il relativo attestato della formazione effettuata, avviandolo viceversa a formarsi qualora non ne risulti già in possesso .
Ne consegue che qualora il lavoratore comprovi di essersi già formato, il corso non dovrà essere ripetuto.
A differenza dell’obbligo formativo generale di cui sopra è altresì necessario da parte dei datori di lavoro, con il supporto del professionista/società di riferimento, verificare l’avvenuta effettuazione di una formazione specifica alla mansione attribuita , la cui durata varia da 4 a 12 ore a seconda del rischio aziendale, aggiornata con periodicità quinquennale, ovvero ogni qual volta cambi la mansione, vengano introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.
Trattandosi di adempimenti la cui carenza determina l’applicazione di rilevanti sanzioni, si suggerisce , in occasione di ciascuna nuova assunzione, di ricomprendere nei documenti da richiedere al lavoratore anche l’attestato di avvenuta formazione generale e, qualora lo stesso non venga prodotto, avviarlo alla formazione prima di adibirlo al lavoro .
L’attestato non risulta necessario alla pratica di comunicazione telematica di assunzione, né alla stesura del contratto individuale di lavoro , pertanto esso non dovrà necessariamente essere inviato allo Studio del Consulente, bensì conservato in azienda a disposizione degli organi di controllo.
C.d.l. Bruno Monti


