Cassa integrazione per caldo eccessivo

La cassa integrazione per il caldo eccessivo è un ammortizzatore sociale che viene concesso in via transitoria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
Per poter chiedere la cassa integrazione, in questi casi, è necessario che le temperature siano almeno sopra i 35 gradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.
La cassa integrazione spetta ai lavoratori a tempo indeterminato. I lavori per i quali è possibile richiederla sono:
– Ambito agricolo o all’aperto che richiedono indumenti di protezione;
– Stesura del manto stradale;
– Rifacimento di facciate e tetti di costruzioni.
Vale anche più in generale per quelle aziende in cui tutte le fasi lavorative:
– Avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole;
– Comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
La CIGO per caldo eccessivo spetta anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate a decorrere dal 1° Luglio 2024 determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

La cassa integrazione con causale eventi climatici si attua come l’integrazione salariale ordinaria. In particolare, aveva precisato che:
• l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime;
• l’impresa non è tenuta a produrre dichiarazioni – di ARPAL o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’INPS provvederà autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.
• indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Cdl Bruno Monti

All.to Messaggio Inps n.2735 – Clicca qui per visualizzare

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