SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI FORMATIVI GENERALI

Il nuovo accordo Stato-Regioni  prevede che gli obblighi formativi generali della durata di 4 ore debbano essere eseguiti  prima di procedere all’assunzione del lavoratore e non più, come in precedenza stabilito, entro i successivi  60 giorni.

L’obbligo riguarda tutti i settori  di attività  e per qualsiasi mansione   cui il lavoratore venga  adibito.

L’obbligo formativo generale di cui trattasi  deve essere frequentato una sola volta nella vita lavorativa  del dipendente, pertanto, in occasione di qualunque assunzione ,occorre richiedere   al lavoratore il relativo attestato della formazione effettuata, avviandolo viceversa a formarsi  qualora non ne risulti già in possesso .

Ne consegue che  qualora il lavoratore comprovi di essersi già formato, il corso non dovrà essere ripetuto.

A differenza  dell’obbligo formativo generale di cui sopra è altresì necessario da parte dei datori di lavoro, con il supporto del professionista/società di riferimento, verificare l’avvenuta  effettuazione  di una formazione specifica alla mansione attribuita  , la cui durata varia da 4 a 12 ore  a seconda del rischio aziendale, aggiornata con periodicità quinquennale, ovvero ogni qual volta cambi la mansione, vengano introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Trattandosi di  adempimenti  la cui carenza determina l’applicazione di rilevanti sanzioni, si suggerisce ,  in occasione di ciascuna nuova assunzione, di ricomprendere nei documenti da richiedere al lavoratore anche l’attestato di avvenuta formazione generale e, qualora lo stesso non venga prodotto, avviarlo alla formazione prima di adibirlo al lavoro .

L’attestato  non risulta necessario alla pratica di  comunicazione telematica  di assunzione, né alla stesura del contratto individuale di lavoro  , pertanto esso  non dovrà necessariamente essere  inviato allo Studio del Consulente, bensì conservato in azienda a disposizione degli organi di controllo.

C.d.l.  Bruno Monti

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