WELFARE AZIENDALE – UN’OCCASIONE PER PREMIARE CHI MERITA
La legge di Bilancio per il 2024 ha previsto modifiche in materia di welfare aziendale prevedendo che il limite di legge di 258,23 euro/anno venga innalzato ad euro 1.000 , che salgono ad euro 2.000 per lavoratori con figli a carico, confermando che, a precise condizioni, tali somme non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilati, in altre parole non risultano soggette né a contribuzione, né a tassazione.
Premesso che l’erogazione delle somme non costituisce un obbligo per il datore di lavoro, ciò comporta che:
– Il superamento dei limiti suddetti determina l’assoggettamento a contributi ed imposte dell’intera somma erogata (dunque non soltanto quella che eccede i limiti).
– I beneficiari possono essere lavoratori dipendenti, ma anche collaboratori coordinati e continuativi, compresi gli amministratori di società che percepiscano un compenso.
– Il beneficio è “ad personam” dunque non risulta necessario che esso sia reso a tutti o a categorie di dipendenti
– I figli, per risultare a carico, non devono aver percepito redditi nel 2024 di ammontare superiore a euro 4.000 fino a 24 anni ed euro 2.840,51 oltre tale età.
– Le somme che il datore di lavoro può rimborsare, sono esclusivamente quelle relative al pagamento delle utenze domestiche (Acqua/Luce/Gas) il canone di affitto della 1^ casa e gli interessi sul mutuo per l’acquisto della 1^casa- Tali spese devono essere documentate al datore di lavoro attraverso la copia delle quietanze di pagamento, ovvero autocertificandone al datore stesso il possesso e l’importo complessivo. Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare quanto ricevuto dal lavoratore ed esibirlo in occasione di futuri controlli. Il richiedente è anche tenuto ad autocertificare che le spese sostenute non siano state già oggetto di rimborso totale o parziale da parte del medesimo o di altri datori di lavoro del richiedente o dei propri familiari.
– Le spese di cui al punto precedente possono essere sostenute anche da un familiare , nel senso che i relativi contratti possano essere intestati ad altro familiare convivente con il beneficiario
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.5/E del marzo 2024 , al punto 1.1, è intervenuta sull’argomento per meglio illustrare quanto sopra sinteticamente richiamato.
E’ appena il caso di accennare alla circostanza che il welfare aziendale non può assolutamente sostituire la retribuzione dovuta al lavoratore in forza di contratto collettivo ed individuale di lavoro.
Dal punto di vista pratico/operativo , il datore che, volontariamente, desideri “premiare” tutti od alcuni dei propri dipendenti, collaboratori o amministratori, dovrà acquisire la documentazione indicata ai punti precedenti ed informare senza indugio il Consulente del Lavoro che andrà ad indicare gli importi stabiliti dei rimborsi nel cedolino paga, con corresponsione ai beneficiari entro e non oltre 12 gennaio 2025, termine oltre il quale i benefici fiscali e contributivi risulteranno disconosciuti
Cdl Bruno Monti



